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Sez. L, Sentenza n. 10354 del 21/10/1997 (Rv. 509093 - 01)

NOTARIATO - IN GENERE | Associazione di studi notarili - Natura giuridica - Normativa specifica e disciplina sulle associazioni tra professionisti - Implicazioni - Ente collettivo centro di imputazione giuridica - Configurabilità - Esclusione - Titolarità di rapporti giuridici con i clienti ed i terzi - Insussistenza - Fattispecie relativa ad azione promossa da lavoratore subordinato addetto a cassa cambiaria notarile associata.
Stato
decisa il 1997-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509093-01

NOTARIATO - IN GENERE

L'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma - delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale - non assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente all'impugnativa di licenziamento proposta da un dipendente addetto alla "Cassa cambiaria notarile di Castelvetrano", costituita da tre notai, aveva ritenuto che l'azione era stata correttamente proposta nei confronti dei medesimi).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 82, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)