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Sez. L, Sentenza n. 2840 del 09/05/1984 (Rv. 434881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. INSTAURATO DAL DATORE DI LAVORO PER OTTENERE LA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO LEGITTIMO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DECRETO EX ART. 28 CITATO - PREVALENZA SU QUELLO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. INSTAURATO DAL DATORE DI LAVORO PER OTTENERE LA CESSAZIONE DI UNO SCIOPERO LEGITTIMO - CONDOTTA ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DECRETO EX ART. 28 CITATO - PREVALENZA SU QUELLO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - EFFETTI.*

L'Esercizio del diritto di Azione, pur costituzionalmente garantito, può risolversi in uno strumento di torto giuridico ove, il relazione alle concrete modalità del suo svolgimento e segnatamente all'atteggiamento subiettivo dell'attore nonché alle specifiche finalità dal medesimo perseguite, esso si concreti in un abuso del diritto stesso. Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia agito con procedimento di urgenza ex artt. 700 e segg. cod. proc. civ. al fine di ottenere in tal modo la cessazione di uno sciopero legittimo dei propri dipendenti, procedendo ad un'esposizione dei fatti inidonea a rendere edotto il giudice adito dell'esistenza di questa Forma di agitazione sindacale, realizzata attraverso l'astensione da una parte della prestazione lavorativa, e prospettando altresì la possibile Rilevanza penale di tale comportamento, pone in essere una condotta che, indipendentemente dall'esito di detto procedimento, realizza lo scopo di limitare l'Esercizio del diritto di sciopero, per i condizionamenti psicologici e materiali che così si verificano, ed è perciò perseguibile attraverso il ricorso alla procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300. In tal caso il coordinamento fra questa e l'altro procedimento si realizza con la prevalenza del decreto ex art. 28 cit. Su quello ex art. 700 cod. proc. civ., eventualmente intervenuto nelle more e favorevole al datore di lavoro, potendo il primo sostanzialmente concretarsi in un'inibitoria all'eseguibilità del secondo, mentre un conflitto in senso tecnico di giudicati - cui potrebbe mettere capo la contemporanea pendenza separata del giudizio di merito susseguente all'attenta tutela cautelare e di quello di opposizione al decreto ex art. 28 - può trovare rimedio preventivo nella riunione delle relative cause, appartenenti alla Competenza del medesimo giudice.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)