Sez. 3, Sentenza n. 12652 del 19/06/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177232 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - TETTO COSTRUITO AD ALTEZZA DI COLMO SUPERIORE A QUELLA APPROVATA - DIFFORMITÀ PARZIALE - SUSSISTENZA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O PERTINENZA - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - TETTO COSTRUITO AD ALTEZZA DI COLMO SUPERIORE A QUELLA APPROVATA - DIFFORMITÀ PARZIALE - SUSSISTENZA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O PERTINENZA - ESCLUSIONE.*
La realizzazione di un tetto ad una altezza di colmo superiore a quella prevista nel progetto approvato non può ritenersi una variante in corso d'opera, anche se la modifica sia conforme agli strumenti urbanistici, ma costituisce, invece, una difformità parziale. Nè la realizzazione di un tetto può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria, tale da comportare la applicazione degli artt. 31 lett. B e 48 legge 5 agosto 1978, n. 457, oppure pertinenza, ai sensi dell'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. In legge 25 marzo 1982, n. 94, costituendo il tetto medesimo parte essenziale dell'edificio e non cosa avente una propria individualità e posta a servizio o ad ornamento di esso.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. B, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)