Sez. 2, Sentenza n. 513 del 26/05/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151692 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - DETENZIONE DI "ARMA CLANDESTINA" - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - DETENZIONE DI "ARMA CLANDESTINA" - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
L'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 riguarda solo i reati contemplati nei primi quattro articoli della legge medesima: non può pertanto essere estesa al reato di detenzione di arma clandestina, previsto dall'art. 23 comma primo n. 2 e comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110. (contra mass. 148606/81 sulla illegittimità del diniego dell'attenuante in riferimento alla sola natura clandestina dell'arma; contra sulla prima parte mass.141831/79, nel senso che l'attenuante de quo sia applicabile anche alle armi improprie e mass.140291/78 per l'applicabilità alla detenzione di armi comuni da sparo senza il previo rilascio di licenza di collezione da parte del questore, prevista dall'art. 10 legge 18 aprile 1975 n. 110).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)