Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 05/12/1970 (Rv. 348938 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - POSSIBILITA - NECESSITA DELLA PROVA DI ELEMENTI CONCRETI - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - POSSIBILITA - NECESSITA DELLA PROVA DI ELEMENTI CONCRETI - SUSSISTENZA.*
Il potere concesso al giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione del danno ex art 96 cod proc civ deve essere inteso nel senso che e ammessa la liquidazione equitativa del danno, sulla base della dimostrazione, oltre che dell'an debeatur', anche degli elementi Atti alla Determinazione quantitativa posto che il predetto potere non esonera la parte che chiede il risarcimento dall'Onere di allegazione e di prova circa l'effettiva sussistenza di danni e la loro concreta consistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)