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Sez. 2, Sentenza n. 9064 del 27/08/1993 (Rv. 483583 - 01)

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere | Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente - Limitazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483583-01

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere

La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668 comma primo pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)