Sez. 1, Sentenza n. 527 del 23/02/1973 (Rv. 362547 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL DEPOSITANTE - EFFETTI - DONAZIONE INDIRETTA - ESCLUSIONE - ATTI DI LIBERALITA - FORMA - INAPPLICABILITA.*
DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE - TRASFERIMENTO DA PARTE DEL DEPOSITANTE - EFFETTI - DONAZIONE INDIRETTA - ESCLUSIONE - ATTI DI LIBERALITA - FORMA - INAPPLICABILITA.*
Quando il depositante trasferisce il libretto al portatore non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di trasferimento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto indiretto della trasmissione, ma ne costituiscono direttamente lo scopo. Esclusa in detta fattispecie un'ipotesi di donazione indiretta, non e invocabile la norma dell'art 809 cod civ per ritenere sufficiente la Forma propria dell'atto atipico di liberalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)