Sez. 2, Sentenza n. 324 del 10/02/1970 (Rv. 345201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
Per ravvisare il carattere della 'continuità nella prestazione di lavoro non occorre che l'opera sia prestata senza interruzione o con l'osservanza di un orario preciso e fisso, essendo, invece, sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, laddove le modalita di esplicazione ben possono manifestarsi diverse e variabili, in relazione alla natura delle mansioni ed alle esigenze dell'impresa. (V 3572-69, massima n 343770 3882-68, massima n 337359 2962-68, massima n 335754 2181-68, massima n 334368).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)