Sez. 1 - , Sentenza n. 2039 del 26/01/2018 (Rv. 646862 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE | Violazione del diritto d'autore - Plagio di opera pittorica - Responsabilità solidale del gallerista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE
In ipotesi di violazione del diritto d'autore, accertata l'esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell'appropriazione degli elementi essenziali dell'altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell'arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)