diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32808 del 19/12/2018 (Rv. 652139 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa - Modificabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652139-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Le dichiarazioni integrative costituiscono atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest'ultimo, bensì previsti dalla legge come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente, se non per errore materiale manifesto e riconoscibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, dopo l'adesione al condono nelle forme della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8 della l. n. 289 del 2002, il contribuente potesse far valere un credito d'imposta modificando la dichiarazione originaria).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)