Sez. 2, Sentenza n. 5693 del 24/04/1972 Ud. (dep. 20/09/1972) Rv. 121870 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE - PENA IRROGATA IN MISURA MEDIA - SEMPLICE RIFERIMENTO ALLA ADEGUATEZZA NEL CASO CONCRETO - SUFFICIENZA.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE - PENA IRROGATA IN MISURA MEDIA - SEMPLICE RIFERIMENTO ALLA ADEGUATEZZA NEL CASO CONCRETO - SUFFICIENZA.*
L'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce piu il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica. Pertanto, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato allorquando il giudice, nell'applicare una pena di misura intermedia nell'ampia latitudine tra minimo e massimo edittale, dichiara di ritenere adeguata la misura della pena prescelta nel caso concreto, perche cio vale a fare ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen. (V 117350, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)