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Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 07/09/1984 (Rv. 436679 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO IRREVERSIBILMENTE UTILIZZATO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DI DETTA AZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER VALORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436679-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO IRREVERSIBILMENTE UTILIZZATO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DI DETTA AZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER VALORE - PERSISTENZA.*

La sopravvenienza del decreto di espropriazione, dopo che il fondo del privato, illegittimamente occupato, sia stato irreversibilmente utilizzato per la realizzazione di opera pubblica, è irrilevante ed inidonea ad interferire sull'Azione risarcitoria proposta dal proprietario di detto fondo, dato che la suddetta apprensione del bene ha già segnato l'acquisizione del diritto dominicale da parte dell'amministrazione e radicato in via definitiva la sua responsabilità per fatto illecito. Deve pertanto escludersi che quel decreto implichi la conversione dell'Azione risarcitoria in opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, e deve conseguentemente negarsi che esso valga a sottrarre la causa al giudice competente secondo gli ordinari criteri di valore in favore del giudice competente per materia sull'opposizione alla stima (Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865). (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)