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Sez. 6, Sentenza n. 10598 del 30/01/2018 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272720 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente del profitto dei reati tributari - Art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 - Rinvio all'art. 322 - ter cod. pen. - Applicabilità - Decorrenza - Reati commessi dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272720-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi sostituito dall'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all'art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all'epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti contro la P.A. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva l'inapplicabilità del sequestro per equivalente del profitto del reato di evasione tributaria in quanto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 che, modificando il comma primo dell'art. 322-ter cod. pen., ha introdotto la possibilità di confiscare anche il profitto dei delitti contro la P.A. ivi previsti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)