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Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 30/11/2010 Ud. (dep. 11/03/2011) Rv. 249867 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione - Assunzione di straniero privo di permesso di soggiorno - Buona fede del datore di lavoro - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249867-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'errore, anche se colposo, del datore di lavoro circa la regolarità della presenza del lavoratore sul territorio italiano rileva ai fini dell'esclusione del delitto di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno, atteso che il D.L. n. 92 del 2008 ha trasformato tale reato da colposo in doloso. (in motivazione la Corte ha precisato che il principio, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., deve considerarsi valido anche in riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della menzionata modifica legislativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)