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Sez. 3, Ordinanza n. 28275 del 24/10/2025 (Rv. 676629-02)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. n. 407 del 1998 - Vivenza a carico - Prova - Certificazione o dichiarazione sostitutiva - Necessità - Requisito della convivenza - Dimostrazione - Certificazione del comune di residenza - Necessità. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676629-02

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 (ratione temporis applicabile), la prova della qualità di persona a carico della vittima dev'essere fornita mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva, e la condizione di convivenza con la vittima deceduta, per i fratelli e le sorelle, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.

Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, DPR 28/07/1999 num. 510 art. 13 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)