REGOLAMENTO (CEE) N. 1127/78 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1978 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/78 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, data la possibilità di sostituzione esistente nella panificazione tra l'amido e il quellmehl, la restituzione concessa alla produzione del granturco e del frumento tenero utilizzati per fabbricare il quellmehl destinato all'alimentazione umana deve essere tale da mantenere un rapporto equilibrato tra il prezzo dell'amido e quello del quellmehl forniti a detta industria; che tale scopo può essere conseguito fissando la restituzione concessa alla produzione del granturco e del frumento tenero utilizzati per fabbricare il quellmehl destinato alla panificazione allo stesso livello di quello fissato dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/776, per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella fabbricazione dell'amido;
considerando che, data la situazione che verrà a crearsi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1978/1979, in seguito soprattutto all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli della Comunità per detta campagna, occorre adeguare il prezzo minimo ottenuto dai produttori di patate destinate alla trasformazione in fecola;
considerando che, ai sensi di detto regolamento, occorre conservare un rapporto equilibrato tra la fecola di patate e l'amido di granturco, nonché mantenere la restituzione alla produzione allo stesso livello per entrambi i prodotti; che, tuttavia, occorre concedere un premio ai produttori di fecola di patate, al fine di preservare questo rapporto equilibrato e di tener conto dei maggiori vantaggi di cui beneficia attualmente l'industria dell'amido di granturco, grazie in particolar modo ai sottoprodotti ottenuti durante il processo di trasformazione del granturco in amido;
considerando che, data la possibilità di sostituzione esistente nella produzione della birra tra l'amido da un lato e le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso dall'altro, la restituzione concessa alla produzione del granturco utilizzato per fabbricare le semole e i semolini destinati all'industria della birra e quella concessa per le rotture di riso destinate allo stesso impiego devono essere tali da mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dell'amido, delle semole e dei semolini di granturco e delle rotture di riso forniti a detta industria; che tale scopo può essere conseguito fissando la restituzione concessa alla produzione del granturco utilizzato per fabbricare le semole e i semolini allo stesso livello fissato per il granturco utilizzato nella fabbricazione dell'amido ed inoltre fissando la restituzione per le rotture di riso destinate all'industria della birra allo stesso livello fissato per le rotture di riso utilizzate nella fabbricazione dell'amido,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/75 è sostituito dal seguente testo:
1. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione pari a 17,00 unità di conto/tonnellata per il granturco utilizzato nella fabbricazione dell'amido e del quellmehl destinati alla panificazione.
2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione, pari a 24,29 unità di conto/tonnellata, per il frumento tenero utilizzato nella fabbricazione dell'amido e del quellmehl destinati alla panificazione.
3. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione, pari a 20,89 unità di conto/tonnellata, per le rotture di riso utilizzate nella fabbricazione dell'amido».
Art. 2
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/75, l'importo di «175 unità di conto» è modificato con effetto dal 1º agosto 1978 in «178,50 unità di conto».
Art. 3
Nel regolamento (CEE) n. 2742/75 è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Per la durata della campagna di commercializzazione 1978/1979 nel settore dei cereali, gli Stati membri versano ai produttori di fecola di patate un premio dell'importo di 10,00 unità di conto/tonnellata di fecola di patate».
Art. 4
Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono sostituiti dal seguente testo:
1. Gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune1, con il metodo di "idrolisi diretta". La restituzione alla produzione per tonnellata di semole e semolini di granturco a tal fine utilizzati è pari a 20,91 unità di conto.
2. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione, pari a 17,00 unità di conto/tonnellata, per il granturco utilizzato nella fabbricazione di semole e semolini destinati all'industria della birra.
3. Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione, pari a 20,89 unità di conto/tonnellata, per le rotture di riso destinate all'industria della birra.
Art. 5
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le restituzioni, di cui all'articolo 4, relative alle semole, semolini di granturco e alle rotture di riso, come pure quelle di cui all'articolo 1 relative al quellmehl, siano limitate ai quantitativi di semole e semolini di granturco, di rotture di riso e di quellmehl effettivamente utilizzati nella Comunità dall'industria della birra, dall'industria del glucosio o per la panificazione».
Art. 5
Nel regolamento (CEE) n. 2742/75 viene inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Le restituzioni alla produzione per il granturco e il frumento tenero utilizzati nella fabbricazione del quellmehl destinato alla panificazione sono concesse solo fino alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979.
Le restituzioni alla produzione per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 4 utilizzati nella fabbricazione della birra sono concesse solo fino alla fine della campagna di commercializzazione 1978/1979».
Art. 6
Su richiesta dell'interessato le restituzioni alla produzione previste per:
— il frumento tenero e il granturco utilizzati nella fabbricazione del quellmehl destinato alla panificazione,
— il granturco utilizzato nella fabbricazione di semole e semolini nonché le rotture di riso utilizzati nella fabbricazione della birra
sono concesse a decorrere dal 19 ottobre 1977.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. HEINESEN