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Sez. L, Sentenza n. 218 del 11/01/1984 (Rv. 432476 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - IN GENERE - ASSUNZIONI O INCARICHI RETRIBUITI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO, DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI, DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE STATALE O DI ENTI CON CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432476-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - IN GENERE - ASSUNZIONI O INCARICHI RETRIBUITI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO, DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI, DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE STATALE O DI ENTI CON CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - ESTENSIONE.*

L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in tema di benefici a favore degli "ex" combattenti ed assimilati, nel testo fissato dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, fa divieto di assunzioni od incarichi retribuiti alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici anche economici, di società a partecipazione statale o di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato non soltanto nei confronti di coloro che hanno ottenuto tali assunzioni od incarichi dopo il collocamento a riposo, ma anche (manifestamente non ponendosi in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione) nei confronti di coloro che li hanno ottenuti prima del collocamento a riposo per effetto della citata legge n. 336 del 1970, ed inoltre va inteso riferito tanto alle assunzioni od incarichi che creano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sia pure straordinario o temporaneo, quanto a quelli che danno luogo ad un rapporto di lavoro autonomo con caratteristiche di parasubordinazione, secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (nella specie, rapporto fra enti previdenziali e medici specialisti ambulatoriali). (V 841/82, mass n 418668; (V 5030/80, mass n 408893).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)