diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 342 del 17/02/1967 Ud. (dep. 22/05/1967) Rv. 104294 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - AMMISSIONE - NECESSITA DI INDAGINI DI CARATTERE TECNICO - OBBLIGATORIETA DELLA PERIZIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104294-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - AMMISSIONE - NECESSITA DI INDAGINI DI CARATTERE TECNICO - OBBLIGATORIETA DELLA PERIZIA - LIMITI.*

L'Obbligo di disporre la perizia per gli accertamenti indispensabili ai fini della decisione sussiste, a norma dell'art 314 cod proc pen, solo quando sia necessaria una indagine, che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti. Tale Obbligo, cioe, nasce, non in relazione al carattere tecnico della indagine, ma in relazione alla sua difficolta, che postula la necessita di una preparazione specializzata. La partecipazione del tecnico e prevista come ausilio nel momento logico della decisione, attivita quest'ultima esclusiva del giudice. Pertanto la perizia non puo considerarsi obbligatoria allorquando il giudice possa, con adeguata motivazione e ricorrendo alle proprie cognizioni, giustificare il suo convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)