Sez. 1, Sentenza n. 344 del 02/02/1976 (Rv. 379026 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE DEL CODICE STRADALE - CONTESTAZIONE PERSONALE - MEDIANTE CONSEGNA DEL VERBALE ALL'AUTORE DELLA TRASGRESSIONE - NECESSITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE DEL CODICE STRADALE - CONTESTAZIONE PERSONALE - MEDIANTE CONSEGNA DEL VERBALE ALL'AUTORE DELLA TRASGRESSIONE - NECESSITA.*
Ad evitare l'Estinzione dell'obbligazione relativa ad una trasgressione del codice stradale a norma dell'art 7 della legge n 317 del 1967, - quando non si proceda alla notifica del verbale d'accertamento - la contestazione personale puo considerarsi avvenuta solo con la consegna del detto verbale all'autore della trasgressione, essendo la consegna stessa l'unico elemento che consente alla contestazione di adempiere effettivamente la funzione sostitutiva della notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 123, (Cod. Strada Abrog. art. 123), Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)