diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24309 del 18/11/2011 (Rv. 620587 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Legittimazione del creditore - Sussistenza degli elementi costitutivi del credito - Autonomo accertamento - Configurabilità - Condizioni - Sequestro conservativo - Portata vincolante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620587-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre il relativo ricorso, ai sensi del novellato art. 6 legge fall., l'accertamento del tribunale fallimentare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del credito, assunto a fondamento dell'istanza, non è precluso dalla delibazione positiva condotta, ex art. 671 cod. proc. civ., dal giudice che abbia emesso, sulla sua base, la misura del sequestro conservativo in danno dello stesso soggetto destinatario del ricorso di fallimento; infatti, tale giudice si è limitato a delibare l'esistenza del "fumus bonis iuris", che esprime un giudizio di mera probabilità delle ragioni del creditore, mentre il credito legittima il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, se accertato nei suoi elementi costitutivi, vale a dire "an" e "quantum", così da risultare titolo legittimante il concorso, cioè prospettandosi in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)