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Sez. L, Sentenza n. 26141 del 21/11/2013 (Rv. 628653 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Applicabilità del termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628653-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)