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Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 06/09/2007 (Rv. 599412 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Vincolo a parcheggio ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Natura - Limitazione legale della proprietà - Domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo - Assoggettabilità a trascrizione ex art. 2652, primo comma, n. 6, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599412-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

Il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce con essa senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo, ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n.6 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)