Sez. U, Sentenza n. 2 del 11/02/1994 Cc. (dep. 15/03/1994) Rv. 196261 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento che dispone o convalida il sequestro - Limitazione alla configurabilità della cosa come corpo di reato - Sufficienza - Ragione.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto
In tema di sequestro probatorio, in relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa". Ne consegue che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come "corpo di reato", essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio. (La Cassazione ha altresì evidenziato, da un lato, che comunque i provvedimenti in questione devono avere una motivazione, seppur limitata alla sola configurabilità delle cose come "corpo di reato", e, dall'altro, che anche per ciò che attiene al "corpo del reato" è applicabile il disposto dell'art. 262 cod. proc. pen., secondo il quale tutte le cose sequestrate vanno restituire "a chi ne abbia diritto", quando non è più necessario mantenere il sequestro ai fini di prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)