Sez. 2 - , Sentenza n. 52617 del 13/11/2018 Ud. (dep. 22/11/2018) Rv. 274719 - 02
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Atto di appello specifico che ripropone questioni già decise in primo grado - Motivazione del giudice d'appello - Mero rinvio alla sentenza di primo grado - Motivazione apparente - Sussistenza.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)