Sez. 6, Sentenza n. 5337 del 17/03/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175838 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DIFFERENZA DALLA CORRUZIONE - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DIFFERENZA DALLA CORRUZIONE - CASO DI SPECIE.*
In tema di concussione, rilevano la condotta dell'imputato e la modalità dell'Azione da lui eseguita, nel senso che allorché il pubblico ufficiale, abusando delle proprie funzioni, crei nel soggetto passivo uno stato di timore valido ad eliderne o a viziarne la volontà, costringendolo o inducendolo ad esaudire la illecita pretesa col non lasciargli altra alternativa se non quella di sottostare all'imposizione per evitare un danno maggiore, non si configura il delitto di corruzione, ma, quello più grave, rispetto ad esso, di concussione. (nella specie, il medico provinciale, esclusivamente competente in tema di autorizzazione per l'apertura di nuovi laboratori di analisi, aveva escogitato un sistema che gli consentiva facili e cospicui guadagni: entrare - per interposta persona - nelle società che si costituivano per la gestione dei laboratori, così come da lui imposte, con la prospettazione di difficoltà per la convocazione del consiglio provinciale di sanità e per lo stesso rilascio delle autorizzazioni come condizione per tale rilascio; ostacolava il funzionamento di dette società in modo da indurre gli altri soci alla sua estromissione mediante versamento di somme di danaro che di fatto venivano da lui riscosse). (V mass n 122576).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)