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Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993 Cc. (dep. 08/11/1993) Rv. 195354 - 01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - In genere | Impugnazioni - Pronunzie rese nei relativi procedimenti - Limitata efficacia preclusiva - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195354-01

Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - In genere

Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti "de libertate", nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 cod. proc. pen.. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione. (Conf. Sez. Un., C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)