Sez. 3, Sentenza n. 44 del 15/01/1962 (Rv. 250079 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - VEICOLO SENZA GUIDA DI ROTAIE - NOZIONE - IRRILEVANZA DEL TIPO DI TRAZIONE E DELLA SPECIFICA DESTINAZIONE O MENO DEL VEICOLO ALLA CIRCOLAZIONE - MACCHINA ESCAVATRICE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - VEICOLO SENZA GUIDA DI ROTAIE - NOZIONE - IRRILEVANZA DEL TIPO DI TRAZIONE E DELLA SPECIFICA DESTINAZIONE O MENO DEL VEICOLO ALLA CIRCOLAZIONE - MACCHINA ESCAVATRICE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 2054 cod civ (corrispondente allo art 120 del RD 8 dicembre 1933 n 1740) rientra nel generale concetto di 'veicolo senza guida di rotaiè, secondo il significato proprio e tecnicamente corretto di tale espressione in relazione altresi alla finalita della norma, qualsiasi mezzo che, sia mediante apposito organo di movimento (trazione meccanica o autolocomozione) sia altrimenti (trazione animale o dovuta all'Azione diretta dell'uomo), abbia la potenziale idoneita a circolare liberamente su strade ed aree pubbliche. E la norma suddetta si applica ogni qual volta il veicolo, nel senso suesposto, effettivamente circoli e produca danno alle cose o alle persone dei terzi, indipendentemente dal fatto che il circolare ne sia la destinazione unica ed esclusiva ovvero sia in relazione meramente strumentale rispetto all'utilizzazione di esso. Conseguentemente, al fine indicato, e da considerare 'veicolò anche la macchina industriale dotata di organo di locomozione e, per mezzo di questo, circolante su strade pubbliche. (nella specie trattavasi di macchina escavatrice). (V 534/56, 1783/53, 724/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)