Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
Testo in vigore al
Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
Capo I. Dell'applicazione e della liquidazione della tassa
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
Art. 1 Oggetto della tassa
1. Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1.
2. La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.
Art. 2 Determinazione della tassa
1. Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma).
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma).
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.
2. Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate ...;
d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo
di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici.
e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.
La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi. Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.
Art. 3 Determinazione della potenza ai fini fiscali
1. Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 7.
2. La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:
1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a
quattro tempi
3. CV = 0,08782 n V°0,6541 dove:
1) n = numero dei cilindri;
V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3.10 Nei motori a ciclo Otto la formula si intendera' che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili.
2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4.
3) Per i motori a vapore a doppio effetto:
a) se a semplice espansione:
4. CV = 2 n P D² C N in cui:
1) n = numero dei cilindri;
P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumera' P=50; D = diametro dello stantuffo in metri; C = corsa dello stantuffo in metri; N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocita' di regime. Come semplice indicazione puo' ritenersi che vari da 250 a 300. Per i motori a semplice effetto, la potenza e' meta' di quella risultante dalla formula;
b) se a duplice espansione:
5. CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N in cui:
1) n1= numero dei cilindri ad alta pressione;
2) p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²;
D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; n = numero dei cilindri a bussa pressione; d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; P C N - come alla lettera a). Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applichera' la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sara' la somma delle potenze dei singoli cilindri.
4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie:
6. CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore)
in cui:
7. V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori;
A = intensita' di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocita' di regime.
Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potra' usare la formula:
8. CV = 3,5 / 1000 X n S in cui:
1) numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;
S = area in dm² della faccia di una piastra.
5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvedera' mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati.
Per potenza sara' ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.
Art. 4 Pagamento della tassa
1. Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 10 (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 17.
2. Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli Uffici del registro.
Il Ministro per le Finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto. In tale caso il pagamento della tassa deve essere eseguito presso gli Uffici esattori dell'A.C.I.
Art. 5 Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli
1. Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma).
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9.
2. La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:
a) per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto;
b) per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
c) per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
d) per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c).
La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.11a11b
Art. 6 Modalita' di pagamento della tassa per i motoveicoli
2. La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri gia' decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare da' diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.2
Art. 7 Tassa per uso diverso del veicolo
1. Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 12 (1° e 2° comma).
2. L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, e' soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.
Nel caso inverso resta ferma la tassa gia' corrisposta.
Art. 8 Tassa per autoveicoli in temporanea importazione
1. Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2 (2°, 3°, 4° e 5° comma)
3. Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi Ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero.
Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone.
Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.
Il trattamento tributario di cui al presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.
Art. 9 Supplementi di tassa
1. Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 16.
Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 1 (2° comma).
2. Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate, speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno.
Art. 10 Versamento e ripartizione del provento del tributo
2. Il provento delle tasse di circolazione e' versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo e' ripartito a favore delle Province, per meta' in proporzione della superficie e per meta' in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.
I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico.6
Capo II. Dei dischi-contrassegno
Art. 11 Elementi del disco-contrassegno
1. Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (3° comma).
Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1083, art. 4.
Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 2 e 3.
Decreto Ministeriale 30 novembre 1948,
Decreto Ministeriale 30 novembre 1950.
2. All'atto del pagamento della tassa l'Ufficio esattore annota gli estremi del versamento sul documento di circolazione. Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
L'Ufficio consegna inoltre al contribuente un disco-contrassegno con la firma di chi lo rilascia, il numero della targa di riconoscimento del veicolo, l'importo di tassa pagato, l'anno di validita', il mese di scadenza e i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario.
Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 3 del presente Testo Unico.
Il Ministro per le Finanze puo' variarne annualmente i caratteri ed il colore del fondo.
Art. 12 Apposizione del disco-contrassegno
1. Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 5 (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3.
2. A cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', i dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso:
a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;
b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi.
Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.
Art. 13 Obbligatorieta' del disco-contrassegno
1. Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma).
2. Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi circolanti o stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.
Art. 14 Disco-contrassegno per velocipedi a motore
1. Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4.
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3, (2° e 3° comma).
2. Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
Il Ministro per le Finanze puo' istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.
Art. 15 Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa
1. Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 14 (3° comma).
Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 5 (2° e 3° comma) e 6.
2. Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all'allegato n. 3 del presente Testo Unico.
Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previste dall'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.
Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale e' immatricolato l'autoveicolo, con l'indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale e' chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.