Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 02/12/1985 (Rv. 443160 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVENZIONI INDUSTRIALI - INDICAZIONE DEL DOMICILIO ANNOTATO NEL REGISTRO DEI BREVETTI - ELEZIONE DI DOMICILIO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVENZIONI INDUSTRIALI - INDICAZIONE DEL DOMICILIO ANNOTATO NEL REGISTRO DEI BREVETTI - ELEZIONE DI DOMICILIO - CONDIZIONI.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, nelle controversie in materia di invenzioni industriali, la "indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti" ha valore di elezione di domicilio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 75 terzo comma del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, non soltanto quando sia contenuta nella domanda di brevetto, ma anche quando sia effettuata in Sede di rilascio di mandato con la lettera d'incarico contemplata dall'art. 94 del citato decreto. (nella specie, mandato per il deposito del brevetto), atteso che, pure in tale seconda ipotesi, la suddetta indicazione va annotata nel registro dei brevetti. Questo principio trova applicazione anche dopo le modificazioni apportate al menzionato art. 94 dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, le quali riguardano la diversa questione dei limiti del mandato conferibile con l'indicata lettera d'incarico. (V 27/78, mass n 389311; (V 3225/74, mass n 371845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 94, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)