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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 134 del 1973

Decisione
decisa il 1973-06-28, depositata il 1973-07-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:134
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6833

  • Lavoro
  • Infortuni sul lavoro
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 199, secondo comma
  • Assicurazione dei commessi viaggiatori e dei piazzisti che, legati da rapporto impiegatizio, si avvalgono occasionalmente di veicoli a motore da loro stessi condotti
  • Sospensione della tutela assicurativa fino al 1 gennaio 1966
  • Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
In virtù della norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'inclusione dei commessi viaggiatori e piazzisti, che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, tra le persone cui si estende la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, inclusione prevista dall'art. 4 dello stesso testo unico, e in precedenza dagli artt. 1 e 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, in relaz. all'art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, ha effetto dal 1 gennaio 1966. La sospensione di tutela assicurativa, in tal modo disposta, crea una non giustificata disparità di trattamento fra i suddetti commessi viaggiatori e piazzisti e tutti gli altri lavoratori dipendenti, eppertanto l'indicato art. 199, in parte qua, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Nello stesso senso, sulla medesima norma, riguardo agli agenti delle imposte di consumo: sent. n. 152 del 1969).

Norme impugnate

  • art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276
  • art. 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765
  • art. 1 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765
  • art. 199, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dalla Corte di cassazione - sezione II civile - nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Ferrero e C., iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Visto l'atto di Costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL.
Con ordinanza 15 gennaio 1971, emessa nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e la società Ferrero e C., la Corte di cassazione - seconda sezione civile - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per quanto attiene ai commessi viaggiatori e ai piazzisti -, in relazione all'art. 4, terzo comma, dello stesso decreto ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nel presente giudizio si è costituito l'INAIL, aderendo, sostanzialmente, alle argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione. Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. :
punto 1
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza della Corte di cassazione riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei commessi viaggiatori e dei piazzisti, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti. L'art. 4 del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) dispone che i sopraindicati lavoratori dipendenti sono compresi fra le persone assicurate; ma la norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, dello stesso t.u. aggiunge che questa disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1966. E secondo l'ordinanza di rimessione la norma transitoria, negando l'assicurazione per il periodo antecedente alla suindicata data, avrebbe creato disparità di trattamento con gli altri lavoratori, sottoposti al medesimo rischio e nelle identiche situazioni, ma tutelati dalla assicurazione.
punto 2
La questione è fondata: ed invero lo stesso art. 199, impugnato in precedenza soltanto per la esclusione dalla assicurazione degli agenti delle imposte di consumo, è stato dichiarato illegittimo per violazione del principio di uguaglianza con sentenza n. 152 del 1969 di questa Corte. E le ragioni addotte da questa sentenza valgono a dimostrare anche la illegittimità nei riguardi dei commessi viaggiatori e dei piazzisti, parimenti contemplati dall'art. 4 del testo unico. E ciò perché, precedentemente al gennaio 1966, la tutela assicurativa contro gli infortuni era concessa dagli artt. 1 e 18 del r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, anche ad essi quando si fossero avvalsi, sia pure occasionalmente, per l'esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore; e l'art. 2 del r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, chiariva che, in tali casi, doveva prescindersi dalla natura del rapporto. In conclusione - così come per gli agenti delle imposte di consumo - anche per i commessi viaggiatori ed i piazzisti, la sospensione della tutela assicurativa fino al gennaio 1966 crea la denunziata disparità di trattamento non giustificata, rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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