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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 52 del 1975

Decisione
decisa il 1975-02-20, depositata il 1975-03-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:52
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7694

  • Processo penale
  • Cod. proc. pen., art. 382
  • Condanna del querelante alle spese
  • Espressa estensione anche alla ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace d'intendere e di volere
  • Violazione del principio di eguaglianza
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
L'art. 382 del cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese di procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di intendere e di volere, contrasta con l'art. 3 Cost. Invero le eccezioni al principio secondo cui il querelante risponde del pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, sono rette da una ratio unitaria, che è quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata. Ricorrendo tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica denunciata che egualmente impone la condanna alle spese processuali (sent. n. 165 del 1974).

Norme impugnate

  • art. 382 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1974 dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento penale a carico di Crocamo Giuseppina, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974. Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Crocamo Giuseppina, instaurato a seguito di querela sporta da tale Mascolo Mario, essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non riconducibili al querelante stesso. Nessuna parte si è costituita in questa sede. : La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di intendere e di volere. La questione è fondata. La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che è quella di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali. È appena il caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n. 165 del 1974).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace d'intendere e di volere. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

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