Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 55 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12295
- Procedure concorsuali
- Amministrazione controllata
- Provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi
- Reclamo al tribunale
- Termine (giorni tre)
- Decorrenza
- Dalla data del decreto anziché da quella della sua comunicazione
- Violazione del principio della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa
- Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - già esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, è stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, sì come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.
Norme impugnate
- art. 26, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
- art. 26, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
- art. 26, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Parametri
- art. 24, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo, secondo e terzo comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione agli artt. 23, primo comma, u.p., 188, secondo e terzo comma, 167, secondo comma e 164 stesso r.d. promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre 1984 e una il 15 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Banca Agricola Cooperativa di Cerea, Cassa Rurale ed Artigiana di Cerea e Banca Cattolica del Veneto contro Ditta C.P.C. Corato Paniforti ed altri e Corato Vittorio iscritte ai nn. 438, 439 e 491 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 279 bis, 287 bis e 293 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1.1
Con separate ordinanze emesse sotto la stessa data del 7 novembre 1984 l'una nel ricorso proposto dalla Banca agricola cooperativa di Cerea Società Cooperativa a r.l. contro la Ditta C.P.C. Corato Paniforti ed altri avverso il decreto 23 maggio 1983 con cui il Tribunale di Verona aveva respinto reclamo avverso il decreto del giudice delegato per inosservanza del termine di tre giorni e l'altra su ricorso vertente tra le medesime parti e avente identico contenuto (regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U.), la Corte di cassazione - Sezione I civile ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23, comma primo ultima proposizione, nonché in relazione agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167, comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel modo previsto anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e alla decisione di detto giudice nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata, con particolare riferimento al decreto con il quale viene disposta la cancellazione di ipoteca giudiziale su beni soggetti a detta amministrazione, per l'inadeguatezza della durata del termine e del dies a quo.
punto 1.2
Avanti la Corte in ambo gli incidenti nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2.1
Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1985 (notificata il 4 e comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 13 dicembre 1985 e iscritta al n. 491 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla s.p.a. Banca Cattolica contro Corato Vittorio, la Corte di Cassazione - Sezione I civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo e secondo in relazione agli artt. 164 e 188 u.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrenti non dalla comunicazione o notificazione, bensl' dalla pubblicazione i provvedimenti emessi dal giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi.
punto 2.2
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 3
Nell'adunanza del 5 marzo 1986 il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione.
:
punto 4.1
L'identità o, quanto meno, la continenza di questioni sollevate nei tre incidenti ne impone contestuale deliberazione.
punto 4.2
La circostanza che l'incidente sia stato proposto in riferimento a vicende di amministrazione controllata che peraltro non divergono da vicende di procedura fallimentare sulle quali questa Corte ha portato il suo esame con le sentt. 5 marzo 1981 n. 42 e 22 novembre 1985 n. 303, per un verso impone - stante la eadem ratio - di estendere questa alle res deductae nelle odierne ordinanze di rimessione limitatamente al dies del termine e per altro verso rende necessaria la prolazione di sentenza dichiarativa d'illegittimità costituzionale. Poiché infine la ritualità dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni soggetti alla amministrazione controllata non rappresenta se non l'occasione che ha indotto il giudice a quo a sollevare la questione di costituzionalità sulla congruità del termine del reclamo avverso i provvedimenti decisori dal giudice delegato emessi in controversie su diritti soggettivi, non giova riprodurla a guisa di limitazione nel dispositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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