Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 555 del 1988
Massime (2)
Massima n. 11889
- Amministrazione pubblica
- A.N.A.S.
- Compartimento per il trentino-alto adige
- Trasferimento da bolzano a trento
- Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Leggi la massima
La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilità di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non può comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).
Norme impugnate
- art. 4 legge 26 marzo 1986, n. 86
- art. 21, comma 1, legge 26 marzo 1986, n. 86
- art. 21, comma 4, legge 26 marzo 1986, n. 86
Parametri
- art. 10 Cost.
- art. 89, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 89, comma 5, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 100 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 8 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 11 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 12, comma 1, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 13, comma 1, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 13, comma 5, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 15 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 20 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
Massima n. 11893
- Amministrazione pubblica
- A.N.A.S
- Assunzione di architetti e geologi
- Personale destinato al comparto di trento
- Mancato rispetto del principio del bilinguismo
- Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
La disciplina dei concorsi per l'assunzione di diciannove geologi e nove architetti da destinare alla Direzione generale ed ai diversi compartimenti dell'A.N.A.S., deve rispettare il principio del bilinguismo per quel che riguarda il personale da destinare al compartimento regionale di Trento, in quanto tale personale deve occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Pertanto, è costituzionalmente illegitti- mo l'art. 5, L. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.
Norme impugnate
- art. 5 legge 26 marzo 1986, n. 86
Parametri
- art. 20 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 15 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 13, comma 5, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 13, comma 1, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 12, comma 1, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 11 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 8 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
- art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 100 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 89, comma 5, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 89, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
- art. 10 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86 recante "Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di competenze", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 30 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 7 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di Bolzano ha impugnato la legge 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla "Ristrutturazione dell'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)". Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 della legge impugnata violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt. 8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e quinto, 15, 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione - con conseguente trasferimento di quello di Bolzano a Trento - sia in quella che istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela delle minoranze linguistiche.
punto 2
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Considerato in diritto
punto 1
Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata, disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Trento da Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali nella Provincia medesima.
La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e coerente, risulta infondata.
Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano è attribuita ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972 soltanto la competenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge impugnata si è correttamente adeguata alla ripartizione delle competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costruire e a gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione.
Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione sollevata, con la quale si è addirittura invocato l'Accordo De Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del compartimento importi un attentato all'esistenza stessa dell'autonomia provinciale.
Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto può essere trasferito solo per esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi infondata.
punto 2
La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della legge impugnata, il principio del bilinguismo.
Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va condivisa.
Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.
Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione generale del Ministero ed ai diversi compartimenti, hanno compiti estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente di cui all' art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.
Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde, limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla dichiarazione di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata - in riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze