Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 399 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18749
- Processo penale
- Procedimento innanzi al pretore
- Incompatibilità del pretore a procedere a dibattimento
- Mancata previsione in caso di rigetto, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione della pena concordata, per ritenuta configurabilità dell'ipotesi del reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta
- Contraddittorietà con il modello accusatorio, trattandosi di provvedimento concernente questioni di merito
- Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di applicazione della pena concordata, effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per ritenuta configurabilità dell'ipotesi del reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta, presuppone una valutazione non formale ma - come già affermato dalla Corte in situazioni analoghe - di contenuto, circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Va' perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nell'ipotesi suddetta, non prevede l'incompatibilità del pretore a procedere al dibattimento. - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 124/1992.
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa - sezione distaccata di Asiago - nel procedimento penale a carico di Pavone Antonino, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto in fatto
punto 1
Decidendo sulla richiesta di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avanzata prima dell'apertura del dibattimento dall'imputato e condivisa dal pubblico ministero, il Pretore di Bassano del Grappa - sezione distaccata di Asiago - la rigettava, ritenendo che nella specie non fosse configurabile l'ipotesi di particolare tenuità del contestato reato di ricettazione prevista dalla suddetta disposizione.
Indi sollevava, con ordinanza del 19 febbraio 1992, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione, per tale ipotesi, dell'incompatibilità a procedere al dibattimento contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e perciò con gli artt. 76 e 77 Cost. - nonché con gli artt. 25, 101 e 3 Cost.
Richiamando diffusamente le ragioni sostanziali poste a base delle declaratorie di incostituzionalità contenute nelle sentenze di questa Corte nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, il giudice a quo ne sostiene la ricorrenza nel caso di specie. Sottolinea, al riguardo, che il rigetto della richiesta di applicazione di pena per motivi attinenti alla congruità di questa, ed in particolare per la ritenuta non configurabilità, nel caso concreto, di un'ipotesi di reato attenuata in luogo di quella base, presuppone una valutazione non formale, ma di contenuto degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed investe, perciò, il merito della decisione. Di qui la violazione sia delle predette direttive, non apparendo tale duplicità di giudizio di merito conforme al modello accusatorio voluto dal legislatore delegante ed alla rigorosa distinzione tra le funzioni di pubblico ministero e di giudice; sia della posizione di imparzialità di questi garantita dai principi di precostituzione per legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice; sia, infine, del principio di uguaglianza, stante l'analogia tra la situazione in esame e quelle considerate nelle predette sentenze costituzionali.
punto 2
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando l'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con l'ordinanza iscritta al n. 664 reg. ord. 1991, già riassunto nella sentenza n. 124 del 1992 (par. 4.1).
Considerato in diritto
punto 1
Il Pretore di Bassano del Grappa - sezione distaccata di Asiago - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa procedere al dibattimento il giudice che, prima della sua apertura, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato base anziché di quella attenuata indicata nella richiesta.
A suo avviso, tale provvedimento comporta una pregnante valutazione di merito delle risultanze degli atti processuali, sì che la mancata previsione dell'incompatibilità sarebbe in contraddizione sia col modello accusatorio voluto dal legislatore delegante (direttive nn. 67 e 103), sia coi principi di imparzialità ed indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101 Cost., sia col principio di uguaglianza, essendo stata l'incompatibilità riconosciuta da questa Corte in situazioni analoghe con sentenze nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991.
punto 2
La questione è fondata.
Con la sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha, in riferimento all'art. 76 Cost., dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti". La situazione ora considerata, di rigetto della richiesta per la ritenuta non ricorrenza di un'ipotesi di reato attenuata in luogo di quella base più grave, è - ai fini che qui interessano - analoga, dato che anche in tal caso viene compiuta "una valutazione non formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero".
Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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