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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 209 del 1993

Decisione
decisa il 1993-04-22, depositata il 1993-05-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:209
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19567

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Periodi riscattabili ai fini dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L.
  • Periodo corrispondente alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia
  • Mancata previsione
  • Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della P.A.
  • Richiamo alla precedente giurisprudenza della corte su analoghe questioni
  • Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
I principi in base ai quali in numerose occasioni la Corte ha riconosciuto non conforme a Costituzione, in relazione a svariate ipotesi, l'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. in legge 9 gennaio 1939, n. 41) per la mancata previsione del riscatto a fini previdenziali della durata di corsi richiesti per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera, trovano applicazione anche per la questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dello stesso art. 69, in quanto non prevede la facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera. Anche in questa parte, perciò rilevandosi che, secondo quanto disposto dall'art. 6, d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, anche per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, la su indicata disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. - Riguardo alla questione in oggetto v. O. n. 101/1992, di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per nuovo esame della rilevanza in relazione all'art. 8 della sopravvenuta legge n. 274 del 1991, ritenuta peraltro dallo stesso giudice, in quanto operante solo per l'avvenire, inapplicabile. - Riguardo alle altre su indicate questioni proposte sull'art. 69, r.d.l. n. 680 del 1938, v. S. nn. 133/1991, 280/1991, 426/1990, 1016/1988 e, più recentemente, 178/1993.

Norme impugnate

  • r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680
  • art. 69 legge 1 gennaio 1939, n. 41

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e l'INADEL, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Patrizia Corticelli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e ciò ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.
punto 2
La medesima questione era stata già sollevata dallo stesso Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la restituzione degli atti, non avendo il giudice a quo considerato lo jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art. 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali. In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore, premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale, avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata, la riproponeva a questa Corte.
punto 3
Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Considerato in diritto

punto 1
Viene proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.
punto 2
Già questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e più recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art. 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.
punto 3
Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce, deve dichiararsi la illegittimità della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al "fine speciale" del diploma di logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va precisato quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioè che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea. Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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