diritto.io

Decisione che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA'EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e in particolare gli articoli 52, 53, 60 e 222;

considerando che spetta alla Commissione fissare la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato;

considerando che l'entrata in vigore delle modalità di procedura stabilite dall'Agenzia, in esecuzione dell'articolo 60, comma 6 del Trattato, richiede necessariamente delle disposizioni transitorie atte a facilitarne la progressiva applicazione;

DECIDE:

Art. 1

Viene fissata al 1o giugno 1960 la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le funzioni che le sono attribuite dal Trattato.

Art. 2

Viene approvato il regolamento che fissa le modalità di raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960.

Art. 3

Il regolamento di cui all'articolo 2 entrerà in vigore il 1o giugno 1960 per tutte quelle disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali.

Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli articoli 5 e 6 del predetto regolamento verrà differita di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento quale è fissata al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

I contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze rimarranno soggetti, durante tale periodo, all'approvazione preventiva della Commissione.

Nel corso di tale periodo di sei mesi, verrà condotta e portata a termine l'indagine di mercato secondo le norme fissate agli articoli da 1 a 4 del regolamento.

Art. 5

La presente decisione si applica all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, come pure a tutti gli utilizzatori e produttori di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960 Per la Commissione E. M. J. A. Sassen --------------------------------------------------