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DECISIONE relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capital

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato e in particolare l'articolo 227 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2 comma 2, è suo compito di determinare le condizioni di applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato non elencate nel primo comma e in particolare delle disposizioni relative ai capitali,

considerando che la Commissione, in applicazione dell'articolo 69 del Trattato, ha presentato una proposta di direttiva riguardante la liberazione dei movimenti di capitali,

considerando che le norme sui movimenti di capitali in vigore in Algeria e nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché le particolari condizioni dell'economia di questi territori e le esigenze del loro sviluppo economico e sociale vi rendono opportuna l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative ai capitali,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli articoli da 67 a 73 incluso del Trattato, nonché le disposizioni dell'articolo 106 concernenti la circolazione dei capitali, sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore l'11 maggio 1960.

Fatto a Lussemburgo l'11 maggio 1960 Per il Consiglio Il Segretario generale CALMES Il Presidente Eugène SCHAUS