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Decisione concernente l'istituzione dell'Impresa comune « Société d'Énergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes »

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica, in particolare l'articolo 1, il titolo II, capo V e l'articolo 49 ;

Visto il parere della Commissione ;

Vista la proposta della Commissione ;

Vista la relazione della Commissione ;

Considerando che la « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes » (« Sena »), Società Anonima costituita in virtù dell'Ordinanza francese n. 58-1137 del 28 novembre 1958, ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Chooz, Francia, Dipartimento delle Ardenne, una centrale elettronucleare della potenza di circa 200 Megawatt elettrici ;

Considerando che, per poter realizzare tale obiettivo, la Società ha chiesto di essere costituita in Impresa comune per la durata di venticinque anni ;

Considerando che lo statuto della Società è compatibile con le disposizioni del Trattato relative alle Imprese comuni e che, in particolare, il suo Titolo IX, articolo 49, dispone che in caso di costituzione in Impresa comune con la Società sarà soggetta alle disposizioni del Trattato, ai provvedimenti adottati per l'applicazione dello stesso e soprattutto alle disposizioni della presente decisione ;

Considerando che per migliorare le condizioni di vita dei popoli della Comunità è essenziale assicurare il rapido sviluppo di una potente industria nucleare, in modo da poter disporre in tempo utile delle necessarie fonti di energia ;

Considerando che, nonostante i rischi economici che comporta un'impresa del genere nell'attuale situazione, è opportuno iniziare sin d'ora la costruzione di grandi centrali nucleari che tengano conto di tutti i progressi già realizzati ;

Considerando che nella fase attuale di applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia il progetto elaborato dalla « Sena » è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità ;

DECIDE QUANTO SEGUE :

Art. 1

La « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes » (« Sena »), è costituita in Impresa comune ai sensi del Trattato per la durata di venticinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. La « Sena » ha per oggetto di costruire, sistemare e gestire a Chooz, Francia, Dipartimento delle Ardenne, una centrale elettronucleare della potenza di circa 200 Megawatt elettrici.

Art. 2

Lo statuto della « Sena », allegato alla presente decisione, è approvato.

Art. 3

Qualora i vantaggi accordati alla « Sena » con decisione speciale del Consiglio, ai sensi dell'Allegato III al Trattato, vengano totalmente revocati prima della scadenza del termine indicato all'articolo 1, il Consiglio, con decisione da pubblicare, toglierà contemporaneamente alla « Sena » la qualifica di Impresa Comune.

Art. 4

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Essa entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Fatta a Bruxelles, il 9 settembre 1961. Per il Consiglio Il Presidente S. Balke