diritto.io

Decisione del 10 luglio 1963 relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni (63/46/Euratom) (63/491/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] ed in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

DECIDONO:

Art. 1

Il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari e dal titolo II, capitolo 6, sezioni B e C del regime applicabile agli altri agenti è assicurato dalle istituzioni designate più avanti:

1.

per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Economica Europa:

la Commissione della Comunità Economica Europea;

2.

per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica:

la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

3.

per i funzionari ed agenti temporanei dell'Alta Autorità:

l'Alta Autorità (fondo pensioni);

4.

per i funzionari delle istituzioni o degli organi comuni che beneficiano delle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

l'Alta Autorità (fondo pensioni);

5.

per gli altri funzionari e per gli agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni:

la Commissione della Comunità Economica Europea.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1962.

Addì 10 luglio 1963.

Per la Commissione dei Presidenti

Il Presidente

A. M. Donner

Per i Consigli

Il Presidente

J. M. A. H. Luns

[1] Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.

--------------------------------------------------