DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea (64/300/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145 primo trattino,
Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,
Visto il parere del Parlamento Europeo1,
Visto il parere del Comitato economico e sociale2,
Considerando che la progressiva realizzazione dell'unione economica deve implicare l'attuazione di politiche economiche e monetarie intese ad assicurare la stabilità delle parità di cambio tra le monete degli Stati membri;
Considerando che l'organizzazione di consultazioni tra le Banche centrali degli Stati membri, che precedessero, per quanto possibile, le decisioni da prendere da parte di queste ultime, è suscettibile di promuovere un coordinamento piú stretto delle politiche monetarie degli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
Allo scopo di sviluppare la collaborazione fra le Banche centrali degli Stati membri, è istituito un «Comitato dei governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea», qui di seguito denominato «il Comitato».
Art. 2
I membri del comitato sono i governatori delle banche centrali degli Stati membri e il direttore generale dell'Istituto monetario lussemburghese. In caso di impedimento, essi possono nominare un altro rappresentante del loro istituto.
La Commissione è, di norma, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alla sessione del comitato.
Il comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del comitato monetario.
Art. 2 bis
Il presidente del comitato è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri tutte le volte che esso tratti questioni attinenti ai compiti del comitato dei governatori.
Art. 3
Il comitato ha il compito di:
1. procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica monetaria, segnatamente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi, nonché per quanto riguarda questioni nell'ambito delle competenze delle banche centrali che attengono alla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
2. procedere regolarmente a scambi d'informazione in merito alle principali misure che rientrano nella competenza delle banche centrali ed esaminare le misure stesse. Il comitato viene consultato di norma prima dell'adozione delle decisioni nazionali sull'indirizzo della politica monetaria, quali la fissazione degli obiettivi annuali interni per la moneta e il credito;
3. promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri, ai fini del raggiungimento della stabilità dei prezzi quale condizione necessaria per il corretto funzionamento del sistema monetario europeo e della realizzazione dei suoi obiettivi di stabilità monetaria;
4. emettere pareri sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica dei cambi, nonché sulle correlative misure prese dai singoli Stati membri;
5.
emettere pareri, diretti a singoli governi ed al Consiglio dei ministri, in merito alle politiche che possono incidere sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato segue l'evoluzione della situazione monetaria tanto nella Comunità quanto all'esterno.
Il comitato elabora una relazione annuale sulla sua attività e sulla situazione monetaria e finanziaria nella Comunità; tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e al Consiglio europeo. Il presidente del comitato può essere invitato a presentarsi dinanzi al Parlamento europeo in questa occasione nonché dinanzi alla competente commissione parlamentare se le circostanze lo giustificano.
Il comitato può autorizzare il suo presidente e rendere pubblico l'esito delle sue deliberazioni.
Art. 3 bis
I membri del comitato, che rappresentano i propri istituti, agiscono nell'espletamento della loro attività nell'ambito del comitato, conformemente alle responsabilità loro proprie e tenendo debitamente conto degli obiettivi della Comunità.
Art. 4
Il Comitato si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione può chiedere al Comitato di riunirsi d'urgenza, qualora le sembri che la situazione lo esiga.
Art. 5
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Esso può costituire sottocomitati e istituire un proprio segretario e propri servizi di ricerca.
Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964. Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT