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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra gli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali (64/301/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145, primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Visto il parere del Parlamento Europeo1,

Visto il parere del Comitato economico e sociale2,

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali e che il metodo più appropriato per assicurare tale coordinamento consiste nel procedere alle consultazioni necessarie in seno al Comitato monetario;

DECIDE:

Art. 1

Delle consultazioni avranno luogo in seno al Comitato monetario in merito ad ogni decisione e presa di posizione importante degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali, relative in particolare:

— al funzionamento generale del sistema monetario internazionale;

— al ricorso, da parte di uno Stato membro, a risorse mobilizzabili nel quadro di accordi internazionali;

— alla partecipazione di uno o più Stati membri alle azioni importanti di assistenza monetaria a favore di paesi terzi.

Art. 2

Gli Stati membri adottano le decisioni e le prese di posizione summenzionate soltanto previo intervento delle consultazioni di cui all'articolo 1, a meno che le circostanze e particolarmente i termini per l'adozione non vi si oppongano.

Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964. Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT