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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (68/183/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 19671,

considerando che il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli esige l'adozione di numerose e urgenti misure di gestione che richiedono la presa in considerazione di molti dati e calcoli complessi;

considerando in particolare che i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione nei settori dei grassi, dei cereali e del riso devono essere fissati, per ciascuno dei numerosi prodotti soggetti a regolamentazione, con grande frequenza (molti di essi ogni giorno lavorativo od ogni settimana) e urgenza, poiché tali misure devono seguire le continue fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale e il momento della constatazione di questi ultimi deve essere il più vicino possibile a quello in cui i prelievi e le restituzioni vengono applicati;

considerando che, per la maggior parte dei prodotti dei settori in causa, i prelievi e le restituzioni possono essere fissati in anticipo, su richiesta degli importatori o esportatori interessati, per operazioni da effettuare nel periodo di validità del titolo d'importazione o di esportazione, cioè per diversi mesi, sulla base del prelievo o della restituzione applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo; che, ogniqualvolta una modifica del prelievo o della restituzione è prevedibile in occasione della scadenza normale della fissazione o in altro momento, a causa di una modifica della situazione del mercato, la suddetta possibilità di fissazione anticipata permetterebbe movimenti speculativi su notevoli quantità di merci se la decisione non intervenisse entro un termine estremamente breve;

considerando che, per consentire il funzionamento di tale sistema, occorre autorizzare a prendere tali misure il presidente del gruppo dei problemi agricoli o, in caso di impedimento e nell'ordine, un altro membro di tale gruppo, un altro membro della Commissione o un alto funzionario della Direzione generale dell'agricoltura che agisca in norme e sotto la responsabilità della Commissione;

considerando che il ricorso all'autorizzazione si effettua sotto il controllo della Commissione e che gli atti in causa verranno adottati in esecuzione delle norme applicabili e degli orientamenti generali forniti dalla Commissione in occasione della presente decisione, nonché degli orientamenti complementari che verranno forniti in futuro;

considerando che una relazione periodica sull'uso fatto dell'autorizzazione verrà presentata alla Commissione;

considerando che l'autorizzazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogniqualvolta essa lo ritenga necessario,

DECIDE:

Art. 1

1. La Commissione autorizza il presidente del gruppo dei problemi agricoli a fissare e a modificare, in nome della Commissione e sotto la responsabilità della stessa

  1. a) nel settore dei grassi

    — i prelievi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 18 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, nonché agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia2,

    — le integrazioni per i semi oleosi di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE,

    — le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE;

  2. b) nel settore dei cereali

    — i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3,

    — le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, compresi i correttivi, di cui all'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE;

  3. c) nel settore del riso

    — i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso4,

    — le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, compresi i correttivi, di cui all'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è devoluta, in caso di impedimento del presidente del gruppo dei problemi agricoli:

  1. a) al vicepresidente o a uno dei membri di tale gruppo e, in caso di impedimento di questi,

  2. b) a un altro membro della Commissione e, in caso di impedimento di questi,

  3. c) al direttore generale, al direttore generale aggiunto o al direttore della direzione B della Direzione generale dell'agricoltura.

Art. 2

La Commissione esamina le relazioni che il presidente del gruppo dei problemi agricoli le sottopone periodicamente sull'uso fatto dell'autorizzazione prevista all'articolo 1 e sulle difficoltà constatate. La Commissione fornisce eventualmente alle persone autorizzate orientamenti complementari.

Art. 3

Sono abrogate:

1. la decisione della Commissione, del 5 luglio 1967, recante autorizzazione in materia di fissazione e di modifica delle restituzioni all'esportazione nei settori dei grassi, dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame5, modificata alla decisione della Commissione del 28 luglio 19676,

2. la decisione della Commissione, del 5 luglio 1967, recante autorizzazione in materia di fissazione dell'integrazione per i semi oleosi e dei prelievi nei settori dell'olio d'oliva e dei cereali7, modificata dalla decisione della Commissione del 28 luglio 1967,

3. la decisione della Commissione, del 28 luglio 1967, recante autorizzazione in materia di fissazione e di modifica dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso8.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il 10 aprile 1968. Essa verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1968. Per la Commissione Il Presidente Jean REY