DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1968 che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (68/273/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 19671,
considerando che, con la sua decisione del 3 aprile 19682, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi altresì per la fissazione dei prelievi e dei supplementi applicabili allo zucchero e al melasso; che è pertanto opportuno completare detta decisione,
DECIDE:
Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato dal seguente comma: «d) nel settore dello zucchero:
i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3, applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 1968. Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Strasburgo, il 2 luglio 1968. Per la Commissione Il Presidente Jean REY