DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 lulio 1969 che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati (69/233/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il tratatto che istituisce un unico Consiglio ed un'unica Commissione delle Comunità europee,
visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 19671,
considerando che, con decisione del 3 aprile 19682, completata dalle decisioni del 23 e 244 luglio 1968, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad istituire tale sistema sono validi anche per la fissazione delle restituzioni all'esportazione dell'olio d'oliva previste all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/686;
considerando che è inoltre opportuno prevedere che il direttore della direzione dei prodotti delle culture specializzate, pesca e foreste della Direzione generale dell'agricoltura può essere autorizzato nelle stesse condizioni previste per i direttori responsabili degli altri mercati presso questa Direzione generale;
considerando che è opportuno, fin da ora, completare la decisione del 3 aprile 1968 sopra indicata,
DECIDE:
Art. 1
1.
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 a), comma 3 della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, relativa all'autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è sostituito dal seguente testo;
«- Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi previste agli articoli 18 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE».
2.
Il resto dell'articolo 1, paragrafo 2 c) della decisione indicata al paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«c) Dal Direttore generale, dal Direttore generale aggiunto incaricato dell'organizzazione comune dei mercati, o uno dei direttori delle direzioni B, C e D della Direzione generale dell'agricoltura.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 1969.
Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1969. Per la Commissione Il Presidente Jan REY