DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1969 - relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04. 04 della tariffa doganale comune (69/352/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare gli articoli 111, 114 e 228,
vista la decisione del Consiglio del 10 maggio 1966 che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con le parti contraenti del GATT aventi dei diritti a norma delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT in virtù delle concessioni tariffarie accordate dalla CEE, per i formaggi dei tipi Emmental, Gruyère, Sbrinz, nonché per i formaggi di tipo Cheddar, in occasione della Conferenza tariffaria di Ginevra del 1960/1961,
vista la relazione della Commissione,
considerando che la Commissione è pervenuta ad accordi con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, e che questi accordi sono accettabili;
considerando che come compenso per il ritiro della concessione relativa al Cheddar la Comunità aveva offerto al Canada una concessione tariffaria per taluni articoli in alluminio della voce 76.03 della tariffa doganale comune; che i negoziati con il Canada non sono sfociati in un accordo; che tuttavia questo paese non ha effettuato ritiri di concessioni equivalenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII del GATT; che è pertanto opportuno accordare la suddetta consessione tariffaria al Canada nel quadro del GATT,
DECIDE:
Art. 1
A nome della Comunità economica europea vengono conclusi i seguenti accordi tariffari negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT e relativi a taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune: Accordo con la Svizzera, parafato il 29 giugno 1967; Accordo con la Finlandia, parfato il 31 maggio 1968; Accordo con l'Austria, parafato il 26 marzo 1968.
I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.
Art. 2
La Comunità accorda al Canada una concessione tariffaria consistente nella riduzione al 12% del dazio doganale su: lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm» di cui alla voce 76.03 della tariffa doganale comune.
Questa concessione viene aggiunta nell'elenco XL-CEE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Essa entra in vigore il 1 gennaio 1970.
Art. 3
Le decisioni di cui articoli 1 e 2 vengono notificate alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1969. Per il Consiglio Il Presidente H.J. WITTEVEEN