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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 relativa alla conclusione del Protocollo di accessione al GATT della Repubblica araba unita (70/376/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la relazione della Commissione,

considerando che nel corso della conferenza per i negoziati commerciali 1964-1967, la Repubblica araba unita ha iniziato con la Comunità economica europea i negoziati tariffari richiesti per il suo accesso all'Accordo generale, negoziati che sono stati ultimati il 13 marzo 1970;

considerando che le concessioni tariffarie accordate dalla Repubblica araba unita, al fine di bilanciare i benefici tariffari che questo paese trae dal suo accesso all'Accordo generale, sono accettabili;

considerando che le concessioni tariffarie accordate dalla Repubblica araba unita sono allegate al Protocollo di accessione di tale paese all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio,

DECIDE:

Art. 1

È concluso il Protocollo di accessione della Repubblica araba unita all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

Il predetto Protocollo di accessione è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il Protocollo di accessione della Repubblica araba unita e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970. Per il Consiglio Il Presidente W. SCHEEL ALLEGATO PROTOCOLLO di accessione della Repubblica araba unita all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio I governi che sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (in appresso denominati «le parti contraenti» e «l'Accordo generale»), la Comunità economica europea e il governo della Repubblica araba unita (in appresso denominato «la Repubblica araba unita»), prendendo atto della domanda presentata dalla Repubblica araba unita volta ad accedere all'Accordo generale e delle discussioni che hanno preceduto la preparazione della dichiarazione del 13 novembre 1962 concernente l'accesso provvisorio della Repubblica araba unita; prendendo atto altresì della relazione del gruppo di lavoro per l'accesso della Repubblica araba unita concernente gli aspetti delle condizioni di accesso che non sono direttamente in rapporto con i negoziati tariffari; tenuto conto dei risultati dei negoziati condotti per l'accesso della Repubblica araba unita all'Accordo generale; hanno convenuto, tramite i loro rappresentanti, le seguenti disposizioni: PARTE I Disposizioni generali 1. A decorrere dal giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente al paragrafo 8 del medesimo, la Repubblica araba unita sarà parte contraente dell'Accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto Accordo e applicherà, a titolo provvisorio e fatto salvo il presente Protocollo: a) le parti I, III e IV dell'Accordo generale; b) la parte II dell'Accordo generale compatibilmente con la sua legislazione in vigore alla data del presente Protocollo. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo I con riferimento all'articolo III e quelli di cui al paragrafo 2 b) dell'articolo II con riferimento all'articolo VI dell'Accordo generale saranno considerati, agli effetti del presente paragrafo, come appartenenti alla parte II dell'Accordo generale. 2. a) Le disposizioni dell'Accordo generale che dovranno essere applicate dalla Repubblica araba unita saranno, salvo disposizione contraria del presente Protocollo, quelle che figurano nel testo allegato all'Atto finale della seconda sessione della Commissione preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, con le rettifiche, emendamenti o altre modificazioni che venissero stipulati mediante strumenti applicabili alla data in cui la Repubblica araba unita diventerà parte contraente. b) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo I dell'Accordo generale, il presente Protocollo non comporterà, in materia di dazi o di tasse all'importazione, la soppressione da parte della Repubblica araba unita, delle preferenze da essa accordate esclusivamente ad uno o più dei seguenti paesi: Giordania, Siria, Irak, Libano, Libia, Arabia Saudita e Yemen, a condizione tuttavia che tali preferenze non superino i livelli del 13 novembre 1962; ii) il paragrafo che precede sarà considerato come decisione delle parti contraenti presa ai sensi dell'articolo XXV, paragrafo 5, dell'Accordo generale, come se si trattasse di una decisione presa ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo I; iii) qualora la Repubblica araba unita desiderasse in un secondo tempo modificare le preferenze di cui al precedente comma i), in particolare aggiungendovi prodotti che non sono attualmente oggetto di preferenze, la questione sarà discussa dalle parti contraenti conformemente al paragrafo 3 dell'articolo I dell'Accordo generale; iv) le disposizioni di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) lasciano impregiudicato il diritto della Repubblica araba unita di beneficiare delle disposizioni dell'Accordo generale relativo alla creazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio. c) In tutti i casi in cui il paragrafo 6 dell'articolo V, il comma d) del paragrafo 4 dell'articolo VII e il comma c) del paragrafo 3 dell'articolo X dell'Accordo generale facciano riferimento alla data di detto Accordo, la data applicabile per quanto concerne la Repubblica araba unita sarà il 13 novembre 1962, data della dichiarazione concernente l'accesso provvisorio della Repubblica araba unita all'Accordo generale. PARTE II Elenco 3. L'elenco che figura in allegato diventerà «Elenco della Repubblica araba unita» allegato all'Accordo generale dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo. 4. Qualora taluni negoziati non fossero terminati in tempo utile affinché i risultati possano essere allegati al presente Protocollo alla data in cui questo sarà aperto per la firma, ogni altra concessione risultante da tali negoziati sarà allegata al presente Protocollo; ad essa saranno applicate le disposizioni del Protocollo dal giorno successivo a quello della firma delle parti interessate di un processo verbale. 5. a) Ogniqualvolta il paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo generale si riferisce alla data di detto Accordo, la data applicabile per ogni prodotto oggetto di una concessione inclusa nell'elenco allegato al presente Protocollo sarà la data del presente Protocollo. b) Agli effetti dei riferimenti fatti alla data dell'Accordo generale di cui al paragrafo 6 a) dell'articolo II di detto Accordo, la data applicabile all'elenco allegato al presente Protocollo sarà quella del presente Protocollo. 6. La «tassa provvisoria per il consolidamento dello sviluppo economico» può essere mantenuta in vigore senza che le sue aliquote possano superare quelle applicabili alla data del presente Protocollo, per quanto concerne i dazi consolidati, fino al 31 dicembre 1975; a quella data, se tale misura sarà ancora in vigore, la questione verrà nuovamente esaminata dalle Parti contraenti. PARTE III Disposizioni finali 7. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto per la firma della Repubblica araba unita fino al 31 dicembre 1970. Esso sarà parimenti aperto per la firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea. 8. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui sarà stato firmato dalla Repubblica araba unita. 9. La Repubblica araba unita, dopo essere divenuta parte contraente dell'Accordo generale conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo, potrà accedere a detto Accordo secondo le clausole applicabili del presente Protocollo, mediante il deposito di uno strumento di accesso presso il Direttore generale. L'accesso sarà effettivo il giorno in cui l'Accordo generale entrerà in vigore in applicazione dell'articolo XXVI, o il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento di accesso se questa data è posteriore alla prima. L'accesso dell'Accordo generale conformemente al presente paragrafo sarà considerato, agli effetti del paragrafo 2 dell'articolo XXXII di detto Accordo, come accettazione dell'Accordo, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo XXVI di detto Accordo. 10. La Repubblica araba unita avrà la facoltà di cessare di applicare l'Accordo generale a titolo provvisorio, prima del suo accesso all'Accordo stesso, conformemente al paragrafo 9; tale denuncia avrà effetto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto notifica per iscritto. 11. Il Direttore generale rilascerà sollecitamente copia certificata conforme del presente Protocollo e notificherà ogni firma di detto Protocollo conformemente al paragrafo 7, il deposito di uno strumento di accesso conformemente al paragrafo 9 e ogni avviso dato conformemente al paragrafo 10, a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea e alla Repubblica araba unita. 12. Il presente Protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il ventisette febbraio dell'anno millenovecentosettanta, in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese, salvo indicazione contraria per quanto concerne l'elenco allegato, i due testi facenti ugualmente fede. SCHEDULE LXIII - UNITED ARAB REPUBLIC This schedule is authentic only in the English language PART I Most-Favoured-Nation Tariff >PIC FILE= "T0010933"> >PIC FILE= "T0010934"> >PIC FILE= "T0010935"> >PIC FILE= "T0010936"> >PIC FILE= "T0010937"> >PIC FILE= "T0010938"> >PIC FILE= "T0010939"> >PIC FILE= "T0010940"> >PIC FILE= "T0010941"> SCHEDULE LXIII - UNITED ARAB REPUBLIC PART II Preferential Tariff NIL