31971D0199
Testo vigente
considerando che con decisione del 3 aprile 19683, completata da ultimo con la decisione del 27 maggio 19704, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
considerando che i motivi per cui la Commissione ha ritenuto di dover introdurre questo sistema sono validi anche per la fissazione dei prezzi minimi dello zucchero messo in vendita dall'organismo d'intervento per destinazioni diverse dall'alimentazione animale o dall'esportazione, nonché per la decisione di non dare corso alla gara di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento5;
considerando che in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'allargamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri6, gli importi di compensazione fissati in tale regolamento devono essere modificati quando il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale adottata per la fissazione precedente; che, a motivo delle esigenze del commercio, tale modificazione di mero calcolo deve intervenire in brevissimo tempo dopo il calcolo dei nuovi importi; che per tale motivo conviene utilizzare in questo caso la procedura di autorizzazione;
considerando che per tale motivo conviene completare la suddetta decisione del 3 aprile 1968,
DECIDE:
Art. 1
1.
L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli è completato con il seguente comma:
«h) la modificazione degli importi di compensazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'allargamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri».
2.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), ultimo comma, della decisione suddetta del 3 aprile 1968, modificata con la decisione del 27 maggio 1970, è sostituito dal comma seguente:
«- i prezzi minimi e gli importi massimi del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento o la decisione di non dare corso alla gara».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 26 maggio 1971.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1971. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI >SPAZIO PER TABELLA<