DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1971 che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (71/306/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
viste le proposte della Commissione,
visti i pareri del Parlamento europeo1,
visti i pareri del Comitato economico e sociale2,
considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore degli appalti di lavori pubblici può sollevare problemi che è opportuno esaminare in comune;
considerando che è opportuno istituire a questo scopo un Comitato presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di detti Stati,
DECIDE:
Art. 1
Viene istituito, nell'ambito della Commissione, un Comitato consultivo per gli appalti ————— pubblici.
Art. 2
Fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, il Comitato esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle misure adottate dal Consiglio per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici e gli appalti pubblici di forniture, compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. In particolare, il Comitato esamina i motivi per i quali le imprese rispondenti ai criteri definiti dalle direttive adottate dal Consiglio non siano state consultate o non abbiano conseguito l'appalto, pur avendo fatto l'offerta più vantaggiosa.
Art. 3
Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi Stati.
I membri del Comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di uno o due supplenti per ogni Stato.
Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione. Il Presidente può farsi assistere da funzionari della Commissione. Il segretariato è affidato ai servizi della Commissione.
Art. 4
Il Comitato è convocato dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.
Art. 5
Le deliberazioni del Comitato formano oggetto di resoconto.
Art. 6
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971. Per il Consiglio Il Presidente A. MORO