diritto.io

31972D0144

Testo vigente

considerando che, con decisione del 3 aprile 19683, completata da ultimo con decisione del 26 maggio 19714, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che i motivi per cui la Commissione ha ritenuto di dover introdurre questo sistema sono validi anche per la fissazione dei prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero5;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale6, i premi di denaturazione vengono fissati in modo uniforme per tutta la Comunità o in seguito a gara; che in quest'ultimo caso la gara deve riferirsi all'importo del premio di denaturazione; che a tal fine l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 prevede la fissazione di un importo massimo o la decisione di non dare seguito alla gara;

considerando che l'importo massimo del premio di denaturazione dello zucchero o il premio di denaturazione uniforme di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2049/69, deve, per le esigenze del commercio, essere stabilito in brevissimo tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte o dopo l'esame degli elementi della situazione del mercato che esigono la fissazione o la modifica del premio di denaturazione uniforme; che in tal caso è opportuno valersi della procedura di autorizzazione;

considerando che occorre pertanto completare l'anzidetta decisione del 3 aprile 1968,

DECIDE:

Art. 1

1.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli è completato dai commi seguenti:

«- il premio di denaturazione uniforme, gli importi massimi del premio di denaturazione o la decisione di non dar seguito alla gara quali sono previsti dall'articolo 2, paragrafo 1 e dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale,

— i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1009/67/CEE».

2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), terzo trattino della decisione di cui sopra, il riferimento relativo all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 va sostituito da quello relativo all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 258/72.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 1972. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. MANSHOLT