diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 agosto 1972 relativa al finanziamento comunitario di talune spese particolari derivanti dall'esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 (72/335/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che conviene prevedere per casi eccezionali o urgenti la possibilità dell'assunzione da parte della Comunità dell'onere di talune spese derivanti da un aiuto alimentare di cereali o di riso sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato,

DECIDE:

Art. unico

Per le operazioni derivanti dall'esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ed effettuate in applicazione delle decisioni adottate dalle Istituzioni della Comunità, oltre alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari del 19711, in casi eccezionali o urgenti, le seguenti spese possono formare oggetto di finanziamento comunitario parziale o totale:

— il valore nella fase fob o in una fase corrispondente di cereali o di riso sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, previa detrazione delle spese coperte dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1703/72,

— l'inoltro fino alla frontiera del paese di destinazione e, eventualmente, fino al luogo di destinazione,

— la distribuzione, quando la merce è distribuita per il tramite di un organismo internazionale.

Il Consiglio delibera su questi casi all'unanimità e su proposta della Commissione.

In tal caso, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1703/72 si applica per analogia e le spese sono finanziate con gli stanziamenti per gli aiuti alimentari del bilancio delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. WESTERTERP